Tecnicamente, il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento giuridico di uno Stato, cui si ricollega una sanzione penale. Rientra nella più ampia categoria dell’illecito
Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento giuridico di uno Stato, al quale è collegata una sanzione penale. Rientra, infatti, nella più ampia categoria dell’illecito e viene incriminato al fine di tutelare uno o più beni giuridici.
A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere in:
- commissivi – si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente;
- omissivi – il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto.
Ma, sapevi che all’interno dei fatti già costituenti reato ve ne sono alcuni più gravi degli altri?
Scopriamo allora quali sono i reati gravi e chi li giudica.
Quali sono i reati gravi: classificazione
Innanzitutto, il diritto penale punisce le condotte gravi, quelle per le quali una normale sanzione amministrativa oppure civile non sarebbe sufficiente. Per esempio, un inganno contrattuale può costituire una semplice astuzia punibile solo con l’annullamento dell’accordo oppure integrare gli estremi di una vera e propria truffa penalmente perseguibile, a seconda dei modi in cui è realizzato.
Bisogna allora spiegare bene cosa si intende per reati di particolare gravità e, soprattutto, quando un reato può essere definito più grave di un altro.
Il criterio principale per stabilire la gravità di un reato è quello della pena: più è alta la sanzione prevista per un reato, più grave sarà lo stesso. In altre parole, sarà considerato più grave il reato punito con la pena più elevata.
Sotto questo aspetto, i reati si classificano in questo modo:
- delitti – sono più gravi e sono puniti con la multa e/o la reclusione;
- contravvenzioni – sono meno gravi e punti con l’ammenda e/o l’arresto.
La differenza tra reclusione e arresto è rappresentata dalla durata: in genere l’arresto è di alcuni mesi o massimo 3 anni secondo la legge. Se è un delitto possono esserci anche le cosiddette pene accessorie, cioè pene che hanno un carattere fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti come l’interdizione dai pubblici ufficiali.
Pertanto, i delitti sono in via generale più gravi rispetto alle contravvenzioni. E all’interno dei fatti già costituenti reato ve ne sono alcuni più gravi degli altri: per esempio, la rapina è più grave del furto perché può mettere a repentaglio l’incolumità fisica della vittima; l’omicidio è sicuramente più grave di qualsiasi reato contro il patrimonio, mentre il delitto di strage è ancora più grave dell’omicidio perché attenta alla vita di più persone.
Chi giudica i reati gravi?
La giustizia penale è organizzata in modo tale da affidare alla competenza di giudici diversi le molteplici tipologie di reato previste dalla legge. In base alla gravità dei reati la legge prevede, infatti, un diverso organo giudicante.
Ma, come sono organizzati?
Alla base c’è il giudice di pace, il quale conosce dei reati minori, quelli che si definirebbero bagatellari (minacce, lesioni lievi, invasione di terreni, ecc.).
Un gradino più su c’è il tribunale in composizione monocratica, cioè costituito da un solo giudice.
Poi, c’è il tribunale in composizione collegiale, composto da tre giudici chiamati a decidere su reati molto seri (narcotraffico, rapina, abuso d’ufficio, concussione, ecc.).
Infine, c’è la corte d’assise, composta da otto membri: due giudici togati (uno è il presidente, l’altro il giudice a latere) e sei giudici laici (i giudici popolari). Questi ultimi sono estratti a sorte tra cittadini italiani iscritti in un apposito albo di età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni.
Pertanto, la corte d’assise si occupa di giudicare i reati in assoluto più gravi.
Secondo il codice di procedura penale è, infatti, competente per:
- i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;
- i delitti di omicidio del consenziente, di istigazione o aiuto al suicidio e di omicidio preterintenzionale;
- ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, esclusi i casi in cui la morte è derivata da colpa, da rissa o da omissione di soccorso;
- i delitti previsti dalle leggi di attuazione del divieto costituzionale di riorganizzazione del partito fascista, dalla legge sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio e per i delitti contro la personalità dello Stato, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
- i delitti consumati o tentati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati particolarmente gravi, i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi, nonché i delitti con finalità di terrorismo, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Tuttavia, sono esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti previsti in materia di stupefacenti, che competono al tribunale, in composizione monocratica e collegiale.
Avv. Ignazio Ballai