Avvocato nominato dall’autorità giudiziaria: chi è, cosa fa e chi deve pagarlo? In quali casi è lo Stato a liquidare la parcella del legale?
Nel processo penale esistono due tipi di avvocato: di fiducia e d’ufficio. Il primo è nominato direttamente dalla persona accusata del reato, mentre il secondo è scelto dall’autorità giudiziaria. Questa differenza non deve far credere, però, che il difensore d’ufficio non debba essere pagato: esattamente come qualsiasi avvocato, anche la sua prestazione va retribuita. Con questo articolo parleremo del recupero degli onorari del difensore d’ufficio.
Molte persone spesso confondono l’avvocato d’ufficio con il gratuito patrocinio; in realtà, si tratta di due cose diverse: ci si può avvalere del patrocinio a spese dello Stato anche con un difensore d’ufficio, ma ciò non significa che questi non debba essere mai pagato, a prescindere dalle condizioni economiche dell’assistito. In altre parole, il gratuito patrocinio è un diritto che spetta ai non abbienti, a prescindere dal “tipo” di avvocato. Di conseguenza, chi non rientra nei parametri del patrocinio a spese dello Stato non potrà esimersi dal dover pagare il proprio avvocato d’ufficio. È proprio qui che entra in gioco il recupero degli onorari del difensore d’ufficio. Vediamo come funziona.
Indice
- 1 Chi è l’avvocato d’ufficio?
- 2 Avvocato d’ufficio: cosa fa?
- 3 Difesa tecnica obbligatoria: cos’è?
- 4 Avvocato d’ufficio: chi deve pagarlo?
- 5 Difensore d’ufficio: va pagato se è nominato un avvocato di fiducia?
- 6 Avvocato d’ufficio: come funziona il recupero degli onorari?
- 7 Avvocato d’ufficio: quando può farsi pagare dallo Stato?
Chi è l’avvocato d’ufficio?
L’avvocato d’ufficio è un legale a tutti gli effetti. Esattamente come il difensore di fiducia, è laureato in giurisprudenza ed è iscritto all’albo.
Questo particolare legale viene definito così perché, a differenza dell’avvocato scelto personalmente dall’indagato/imputato, è assegnato direttamente dall’autorità giudiziaria al soggetto che sia privo di difensore.
La designazione avviene in genere con il primo atto notificato dalla Procura (decreto di citazione diretta a giudizio, avviso di conclusione delle indagini o informazione di garanzia).
Il magistrato sceglie l’avvocato d’ufficio tra quelli iscritti in un’apposita sezione dell’albo degli avvocati, alla quale si può accedere solamente dopo aver seguito un corso di formazione e aver superato con profitto un esame.
Avvocato d’ufficio: cosa fa?
L’avvocato d’ufficio difende il suo assistito, esattamente come il difensore di fiducia. Nel momento in cui è designato dal magistrato, deve contattare il proprio cliente e mettersi d’accordo con lui per elaborare la migliore strategia difensiva possibile.
L’avvocato d’ufficio rimane tale fintantoché l’indagato/imputato non decide di sostituirlo con altro difensore nominato di fiducia.
Difesa tecnica obbligatoria: cos’è?
Perché il magistrato designa un avvocato d’ufficio? Perché nel processo penale la difesa tecnica è obbligatoria. Ciò significa che, quando si è indagati o imputati per un reato, non è possibile far finta di nulla, come può succedere, invece, nel processo civile.
Dunque, il soggetto che è accusato di un reato non può rinunciare a essere assistito da un difensore. Ecco quindi che, se non ne ha uno di fiducia, gliene viene assegnato uno d’ufficio.
Avvocato d’ufficio: chi deve pagarlo?
Poiché l’avvocato d’ufficio ha gli stessi diritti di quello di fiducia, anch’egli deve essere pagato per il proprio lavoro. Per la precisione, la parcella del difensore d’ufficio va pagata dal suo assistito, cioè dalla persona indagata/imputata nel processo penale.
Sul punto, la legge non lascia adito a dubbi: fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita [1].
L’unico modo per evitare di pagare il difensore d’ufficio è, dunque, quello di accedere al patrocinio a spese dello Stato, cosa che è possibile se sussistono le condizioni reddituali stabilite dalla legge. A tal proposito, si legga l’articolo Gratuito patrocinio: i nuovi limiti di reddito.
Difensore d’ufficio: va pagato se è nominato un avvocato di fiducia?
Accade frequentemente che il difensore d’ufficio inizialmente assegnato venga sostituito da quello di fiducia. In pratica, quando l’indagato/imputato si rende conto che gli è stato designato un difensore d’ufficio, provvede ad informare il proprio avvocato di fiducia conferendogli mandato. Cosa accade quando l’avvocato di fiducia subentra a quello d’ufficio? Quest’ultimo va comunque pagato?
Dipende dalle circostanze: nello specifico, occorre verificare quale attività sia stata posta in essere dal difensore d’ufficio prima della nomina di quello di fiducia. E così, se l’avvocato d’ufficio non ha ancora compiuto alcuna prestazione, allora non gli sarà dovuto nulla; se, al contrario, l’avvocato di fiducia subentra a procedimento già in corso, allora tutto ciò che ha compiuto l’avvocato d’ufficio va pagato dal suo assistito.
Avvocato d’ufficio: come funziona il recupero degli onorari?
Il difensore d’ufficio a cui non è stata pagata la parcella può intraprendere nei confronti del proprio assistito una procedura di recupero del credito.
In pratica, il cliente del difensore d’ufficio diventa il suo debitore; in quanto tale, contro di lui è possibile agire con una specifica azione giudiziaria che consenta all’avvocato di ottenere quanto gli spetta.
Innanzitutto, il difensore d’ufficio deve provare la propria attività svolta a favore dell’assistito. Per fare ciò, potrà chiedere in cancelleria copia dei verbali delle udienze a cui ha partecipato. Questa attività è necessaria in quanto l’avvocato d’ufficio non può esibire un mandato sottoscritto dal cliente.
Dopo aver raccolto tutta la documentazione che prova la propria attività difensiva, l’avvocato d’ufficio dovrà sottoporre la propria parcella, unitamente a tutti gli altri atti (sentenza, ordinanza, ecc.), al proprio Consiglio dell’ordine affinché la approvi (cosiddetta procedura di opinamento).
Dopodiché, sarà possibile chiedere al giudice civile l’emissione di un provvedimento (un decreto ingiuntivo) che gli riconosca il proprio credito.
Per legge [2], l’intera procedura giudiziale civile diretta al tentativo di recupero del credito è esente da bolli, imposte e spese.
Avvocato d’ufficio: quando può farsi pagare dallo Stato?
Nel caso in cui l’avvocato d’ufficio non riesca a ottenere nulla dalla procedura di recupero degli onorari intrapresa nei confronti del proprio assistito, la legge [3] gli consente di ottenere quanto gli spetta direttamente dallo Stato. Ciò avviene però solamente se:
- il cliente è irreperibile;
- il cliente è nullatenente, cioè non abbia beni su cui rivalersi. Questa condizione si ritiene avverata solamente a seguito di pignoramento mobiliare avente esito negativo.
Al ricorrere di una di queste condizioni, il difensore d’ufficio può presentare istanza di liquidazione della propria parcella direttamente al giudice penale che ha seguito la causa, con l’allegazione della parcella, la copia della documentazione dell’attività svolta (verbali di causa, sentenza penale ed altri atti processuali), titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza del giudice), precetto ritualmente notificato e verbale di pignoramento mobiliare negativo.
Sono inoltre rimborsate al difensore d’ufficio anche le competenze maturate in ragione della procedura civile/esecutiva inutilmente intrapresa.
Secondo la Corte di Cassazione [4], il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
Va infine precisato che, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza, al difensore d’ufficio non va necessariamente liquidato quanto riconosciuto dal giudice civile.
In altre parole, lo Stato è libero di riconoscere all’avvocato d’ufficio che non è riuscito a farsi pagare dal suo assistito la parcella che ritiene più congrua, potendosi anche discostare da quanto riconosciutogli dal giudice in sede di recupero del credito (ad esempio, con decreto ingiuntivo non opposto). Ciò significa che, se ad esempio il giudice civile aveva riconosciuto un onorario pari a cinquemila euro, il giudice penale potrà tranquillamente liquidare una somma inferiore, essendo il provvedimento del giudice civile solo un atto dimostrativo del tentativo, esperito dall’avvocato d’ufficio, di recuperare il proprio credito.
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note
[1] Art. 31 disp. att. cod. proc. pen.
[2] Art. 32 disp. att. cod. proc. pen.
[3] Art 116, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
[4] Cass., sent. n. 15006/2021.
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